Decreto “Rilancio Italia”: tutte le misure di sostegno allo Sport

15-05-2020 12:01 -










Nel documento di oltre 460 pagine del Decreto “Rilancio Italia” sono moltissimi gli articoli riservati alle misure di sostegno per lo Sport.


Si parte dal rinnovato impegno al sostegno economico per i collaboratori sportivi per aprile e maggio alle ingenti somme riservate agli Sport agonistici e al tanto atteso intervento per gli affitti di immobili privati.
Introdotta anche la possibilità di richiedere un rimborso od un voucher, da riutilizzare presso la medesima struttura, come indennità per iscrizioni a corsi e palestre che si sono interrotti a causa dell’emergenza, novità poi l’introduzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” che andrà a finanziare le attività tramite una percentuale “sottratta” al sistema delle scommesse.

Di seguito un estratto delle misure presenti. Per chi volesse approfondire determinati punti può consultare il sito del GOVERNO .

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi: Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Disposizioni in tema di impianti sportivi: In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti- legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

Riduzione canoni di locazione.
La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, una quota pari allo 0,3 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo-

Fonte: UNVS Genova - Genova www.unvsliguria.it